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NOVITÁ LEGISLATIVE DALL’UNIONE EUROPEA:
Entrata in vigore del Reg. CE 593/2008 sulla legge applicabile ai contratti internazionali
Vi sono delle scelte effettuate durante la negoziazione del contratto con il partner estero che, inevitabilmente, si rifletteranno nella possibilità o meno di risolvere in modo favorevole eventuali dispute che dovessero insorgere nel corso della collaborazione commerciale tra le parti. Tra queste, due spiccano in particolar modo:
In ogni rapporto commerciale internazionale vengono in considerazione almeno due sistemi normativi: quello dell’imprenditore italiano e quello del partner straniero. Poiché un contratto non può essere regolato contemporaneamente da due diritti (ed è tutt’altro che scontato che la legge regolatrice del rapporto sia quella italiana) la scelta della legge da applicare deve essere considerata una priorità dall’imprenditore italiano che si interfaccia con soggetti stranieri. Fino ad oggi, in mancanza di tale scelta, la legge applicabile veniva stabilita direttamente dalla Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 1980. Dal 17 dicembre 2009 la Convenzione di Roma è stata sostituita dal Regolamento CE 593/2009 che è entrato in vigore in tale data e che è immediatamente applicabile in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea, senza necessità di norme interne di recepimento. Il nuovo Regolamento, da un lato, ribadisce il principio fondamentale della Convenzione di Roma, secondo il quale “il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso”. Dall’altro, non si limita a recepire la Convenzione di Roma, ma chiarisce e specifica alcune situazioni che numerosi problemi avevano creato in passato. Principali novità Il Regolamento comunitario, innovando decisamente rispetto alla Convenzione di Roma – la quale si limitava a stabilire che in mancanza di scelta di legge, si sarebbe dovuta applicare la legge del Paese del soggetto che effettuava la prestazione caratteristica, senza specificare quale essa fosse – sancisce espressamente quale legge deve applicarsi ad alcune specifiche tipologie contrattuali in mancanza, appunto, di scelta:
Considerazioni Nel contratto di vendita e/o acquisto di beni occorrerà armonizzare quanto previsto dal Regolamento con i termini e le condizioni di consegna previste dagli Incoterms e, nel caso, di acquirente italiano sarà necessario prestare la massima attenzione alla scelta della legge, poiché in caso di silenzio del contratto, si applicherà la legge del Paese del venditore. Il contratto di agenzia, così come il contratto di procacciamento d’affari o di consulenza, rientra nel novero dei contratti di prestazione di servizi, con la conseguenza che, nel silenzio delle parti, troverà applicazione la legge del luogo di residenza dell’agente – procacciatore - consulente. Il contratto di distribuzione viene considerato nella sua essenza commerciale (vendita di prodotti al distributore al fine di rivendita su un mercato straniero con vantaggi commerciali indiretti anche da parte del produttore) e, quindi, si considera che presenti un collegamento più stretto con il Paese di residenza del distributore. Tale decisione, che ribalta completamente la giurisprudenza italiana in materia, comporta l’opportunità di valutare anche se all’interno del Paese sia prevista un’indennità per la cessazione del contratto di distribuzione (si veda, per esempio, la Spagna) e, nel caso del distributore italiano, l’attenzione ad eventuali leggi particolarmente interessanti sotto il profilo dei vantaggi per il distributore. Il Regolamento, nel dichiarare espressamente quale legge deve essere applicata ad alcuni tipi di rapporti contrattuali, certamente:
Da un lato si elimina il rischio che una parte possa, in un secondo momento, fondatamente sostenere l’applicazione di una legge o di un’altra (mediante l’individuazione di criteri di collegamento non particolarmente efficaci). Dall’altro, si consente l’applicazione di una legge che può contenere clausole lesive per l’imprenditore italiano. Avv. Francesca Falbo |